mercoledì 14 dicembre 2011

Pechino avverte Usa: pronti ad entrare in guerra a favore dell'Iran, marina cinese in stato di allerta

PECHINO - Durissimo monito della Cina agli Usa e ai suoi alleati: nel caso in cui l’Iran verra' attaccato da Washington e qualunque altro paese, Pechino entrera’ subito in azione scegliendo l’opzione militare a favore di Teheran. L’ha detto il presidente cinese Hu Jintao citato da 'European Union Times', organo del Pentagono. A confermare la notizia e’ stato per primo il premier russo, Vladimir Putin, che ha menzionato le parole del capo di stato di Pechino secondo cui l’unica via per fermare l’aggressione occidentale all’Iran e’ quella militare; la Cina adottera’ misure di rappresaglia contro ogni azione ostile alla Repubblica islamica. Le forze marine della Cina sono attualmente in stato di massima allerta dietro l’ordine dello stesso Hu Jintao, il quale secondo Fars News, in un incontro con i capi dell’esercito del suo paese ha promesso di sostenere l’Iran ad ogni costo correndo persino il rischio di entrare nella terza guerra mondiale.

Per richiesta dei gentili utenti segue il link della notizia riportata dall'agenzia iraniana Fars News.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900921001226

E qui sotto i link della due notizie inerenti riportate in origine dall'agenzia European Union Times.

http://www.eutimes.net/2011/12/china-joins-russia-orders-military-to-prepare-for-world-war-iii/

http://www.eutimes.net/2011/12/chinese-general-threatens-us-with-world-war-3-over-iran/

Equitá? Si ma tra i piú Poveri

 

 

SOPPRESSIONE LIMITAZIONI ESERCIZIO ATTIVITA’ PROFESSIONALI

 La manovra economica “Decreto salva Italia” varata dal Governo Monti in data 6 dicembre 2011, prevede all’art. 33 del D.L.2001/2011 che, entro il 13 agosto 2012  “Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate” senza attendere “l’entrata in vigore del regolamento governativo” previsto dalla L. 183/2011.

Di seguito il testo dell’art. 33 D.L. 201/2011 e della L. 183/2011           

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011 , n. 201
Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e  il  consolidamento dei conti pubblici.
 Titolo IV  Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza    Capo I    Liberalizzazioni   Art. 33
 Soppressione limitazioni esercizio attività professionali
  1. All’articolo 10, della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono apportate le seguenti modifiche:
 a)  al  comma  2,  dopo  le  parole  “sono  abrogate   con   effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di  cui  al  comma 5″, e’ aggiunto il seguente periodo: “e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012“;
 b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. All’articolo 3, comma 5, lett.  c),  del  decreto  legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni”, sono sostituite dalle seguenti: “la durata del tirocinio non potrà essere  complessivamente  superiore  a  diciotto mesi“.
 
 
Legge n. 183 del 12.11.2011
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA’ DELLO STATO
Art. 10  Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti
1.  All’articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».
2.  All’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5».
3.  È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
4.  Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
a)  l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
b)  l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
c)  criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente;
d)  le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5.  La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.
6.  La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
7.  I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta.
8.  La società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.
9.  Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
10.  Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.
11.  La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.
12.  All’articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.
[Fonte: G.U.]

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